Viste le numerose richieste verbali pervenuteci, forniamo i seguenti chiarimenti.
La vigente normativa prescrive che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) ed il responsabile di tale servizio (RSPP), a suo tempo formati entro il 2 febbraio 2008, debbano ricevere un aggiornamento entro cinque anni dalla formazione ricevuta, rispettivamente di 28 ore per gli ASPP e di 40 ore per gli RSPP.
Chi nel 2077 frequentò i corsi di formazione organizzati dalla Rete, e dei quali è in possesso dei relativi attestati, deve dunque aggiornarsi, pena la decadenza dall’incarico.
La Rete ha fin qui effettuato dei momenti di aggiornamento (4 ore per RSPP il 1 marzo 2011) ed ha comunque deciso di organizzare cinque incontri tematici di 8 ore ciascuno (per un totale quindi di 40 ore), aperti sia agli ASPP sia agli RSPP.
Chi ha frequentato i corsi della Rete si può trovare in una delle due seguenti condizioni:
- Nel 2007 ha frequentato interamente i corsi di formazione (modulo A di 28 ore, modulo B di 24 ore e modulo C di 24 ore (quest’ultimo solo per gli RSPP)): entro il 2012 deve avere 28 ore di aggiornamento (40 per gli RSPP); deciderà quindi di partecipare agli incontri che riterrà utili (le tematiche sono riportate nello specifico documento presente nel sito della Rete), fino al raggiungimento del monte ore prescritto.
- Nel 2007, avendone i requisiti di legge, non ha dovuto frequentare i moduli A e B, ma ha partecipato ad una prima fase di aggiornamento, tenutasi il 26 novembre 2007 per 8 ore (oltre al modulo C per gli RSPP): entro il 2012 deve avere 28 ore di aggiornamento (40 per gli RSPP), di cui 8 le ha già fatte; deciderà quindi di partecipare agli incontri che riterrà utili (le tematiche sono riportate nello specifico documento presente nel sito della Rete), fino al raggiungimento del monte ore prescritto.
Il coordinatore