Visti i dubbi espressi da alcuni soci, vediamo di fornire chiarimenti.
La normativa di riferimento è il D.M. 10/03/1998:
art.6, comma 2: I lavoratori designati (addetti alle squadre di emergenza, n.d.r.) devono frequentare il corso di formazione … con i contenuti e della durata indicati dall’allegato IX:
° luoghi a rischio medio: 8 ore,
° luoghi a rischio elevato (con oltre 1.000 presenze): 16 ore
art.6, comma 3: I lavoratori designati …, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X (m: scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti), devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (comma 3. “I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati”.
La Rete organizza corsi antincendio, aventi per docenti in genere funzionari del comando provinciale dei vigili del fuoco (al di fuori del loro orario di servizio) e comunque personale idoneo, come consentito dalla normativa.
L’attestato di idoneità tecnica, successivo alla formazione antincendio, può essere conseguito solo presso il comando dei vigili del fuoco.
Si tratta quindi di due momenti distinti e non necessariamente correlati:
- Formazione: tutti gli addetti, con corsi organizzati dalla Rete (o da altri enti)
- Rilascio attestato: solo per alcuni addetti (quelli che operano in plessi con oltre 300 presenze), successivo alla formazione e di competenza esclusivamente del comando dei vigili del fuoco.
Coloro che sono già formati possono quindi fare la richiesta per il conseguimento dell’attestato presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. Poiché ha via via ricevuto richieste da singoli istituti, per motivi organizzativi il comando ha chiesto alla Rete se può fornire di volta in volta un elenco di scuole aventi tale necessità, con il rispettivo numero di persone da valutare. Da qui la nostra richiesta agli istituti soci, relativamente a persone già formate. La Rete si limiterà a fornire tale elenco, essendo la gestione della prova demandata interamente al comando. Per quanto riguarda i costi di tale fase, questi saranno comunicati ai singoli istituti dal comando stesso, a meno che questi non decida di fare la comunicazione tramite la Rete.
Per quanto riguarda gli addetti ancora da formare, gli istituti soci possono fare richiesta alla Rete tramite il modulo a disposizione per i vari tipi di corsi.
Coloro che, già formati, devono conseguire l’attestato, dovranno fare un rapido ripasso: a tale proposito nell’area riservata del sito della Rete sono disponibili dei documenti che coprono ampiamente i contenuti dei corsi antincendio e che possono quindi essere consultati e scaricati liberamente.
Ma fino a quanto può valere un corso già fatto?. Il d. lgs 81/2008 rimanda a futuri decreti, non ancora promulgati. In teoria quindi attualmente un corso antincendio non ha scadenza, però con il tempo le cose si dimenticano e quindi sarebbe buona prassi rinnovare la formazione dopo un certo periodo (funzionari della ASL suggeriscono almeno ogni 5 anni).
Il coordinatore
ing. Claudio Cambi